infondate<\/strong> le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell’art. 1 del predetto decreto, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento all’articolo 77, comma 2, agli articoli 41, 42 e 117, primo comma, nonch\u00e9 agli articoli 1, 3, 23, 42, 95 e 97 della carta fondamentale.<\/p>\nIn relazione alle suddette questioni, la Corte ha sinteticamente osservato quanto segue.<\/p>\n
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il sindacato sulla legittimit\u00e0 dell\u2019adozione, da parte del Governo, di un decreto legge, deve essere limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessit\u00e0 e urgenza richiesti dall\u2019art. 77, comma 2, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u00e0 della loro valutazione; nel caso di specie, le ragioni giustificative esposte nel preambolo del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 e le diffuse considerazioni svolte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione escludono che si sia in presenza di evidente carenza del requisito della straordinaria necessit\u00e0 e urgenza di provvedere, cos\u00ec come escludono che la valutazione del requisito sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u00e0.<\/p>\n
Al contempo, anche per quanto riguarda la natura di riforma di sistema della normativa impugnata, che ne impedirebbe l\u2019adozione con decreto-legge, richiamando la precedente pronuncia n. 287 del 2016, la Corte ha evidenziato come la normativa in esame \u00abnon presenta una portata cos\u00ec ampia da caratterizzarsi come vera e propria riforma del sistema bancario<\/em>\u00bb, poich\u00e9, \u00ab[p]er quanto essa incida significativamente su un particolare tipo di azienda di credito, resta pur sempre un intervento settoriale e specifico, non assimilabile dunque a un atto definibile come riforma di sistema<\/em>\u00bb. Inoltre, la presenza, nella normativa introdotta, di talune disposizioni non auto-applicative, che richiedono per tale motivo norme di attuazione, non fa venir meno l\u2019urgenza di avviare ex lege<\/em> il processo di trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni o di stabilire la regola generale sulla possibilit\u00e0 di prevedere limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, con disposizioni destinate quindi a operare immediatamente.<\/p>\nLa Corte ha quindi osservato come le regole prudenziali europee non lasciano al legislatore nazionale alcuna facolt\u00e0 di scelta tra le due (presunte) \u201copzioni\u201d della limitazione quantitativa del rimborso e del suo rinvio, ma impongono di attribuire all\u2019ente creditizio la \u00abcapacit\u00e0\u00bb di adottare sia l\u2019una che l\u2019altra misura come condizione perch\u00e9 le azioni possano essere considerate strumenti del capitale primario di classe 1 (c.d. CET1). Per contro, l\u2019unica \u201copzione\u201d rimessa dalla normativa europea al legislatore nazionale riguarda la scelta, da operare nell\u2019ambito dell\u2019alternativa prevista dall\u2019art. 29 del regolamento (UE) n. 575\/2013 (c.d. Regolamento Crr), tra il rifiuto del rimborso delle azioni e la limitazione al rimborso stesso; rispetto a tale opzione, la norma censurata si conforma in effetti, secondo la Corte, al criterio del minimo mezzo \u2013 non prevedendo la possibilit\u00e0 del rifiuto e invece \u2013 introducendo lo strumento della limitazione del rimborso sulla base della situazione prudenziale della banca.<\/p>\n
L\u2019art. 28, comma 2-ter,<\/em> del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, introdotto dall\u2019art. 1 d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, impone la limitazione del diritto al rimborso delle azioni per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili alle banche popolari: letta sistematicamente e nella sua interezza, la disposizione prevede s\u00ec che il rimborso possa essere limitato dalla banca (alla quale le disposizioni nazionali devono garantire tale facolt\u00e0, con l\u2019ampiezza descritta), ma solo se, nella misura e nello stretto tempo in cui ci\u00f2 sia necessario per soddisfare le esigenze prudenziali; essa impone cos\u00ec agli amministratori il dovere di verificare periodicamente la situazione prudenziale della banca e la permanenza delle condizioni che hanno imposto l\u2019adozione delle misure limitative del rimborso e di provvedere ove esse siano venute meno.<\/p>\nTale disposizione, peraltro, non attribuisce alla Banca d\u2019Italia la facolt\u00e0 di adottare una disciplina \u201csostitutiva\u201d di quella gi\u00e0 dettata dalla legge e neppure riconduce all\u2019entrata in vigore della fonte secondaria la contemporanea cessazione di efficacia di disposizioni legislative delegificate; infatti, \u00e8 piuttosto la legge stessa che comporta l\u2019introduzione di previsioni statutarie che, anche in deroga alle norme del codice civile, accordano agli organi amministrativi la facolt\u00e0 di limitare il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1; mentre alla Banca d\u2019Italia \u00e8 affidato soltanto il compito di definire le condizioni tecniche che consentono alla banca di rispettare i coefficienti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa prudenziale europea. Coerentemente, non sussiste alcuna violazione del principio di legalit\u00e0 sostanziale: nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, infatti, alla Banca d\u2019Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento \u2013 in particolare quello fra l\u2019interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilit\u00e0 del sistema bancario – \u00e8 gi\u00e0 definitivamente operato dalla legge.<\/p>\n
Infine, lo stesso potere della Banca d\u2019Italia di definire le modalit\u00e0 tecniche di limitazione del rimborso \u00e8 fortemente circoscritto dalla disciplina sovranazionale, che detta condizioni stringenti per la computabilit\u00e0 degli strumenti di capitale delle banche nel CET1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Con una fondamentale pronuncia relativa alla riforma della disciplina delle banche popolari a opera del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell’art. 1 del predetto decreto, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento all’articolo<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","irpa_year":[],"person":[8098],"publication_category":[7121],"acf":[],"yoast_head":"\n
Banche popolari: infondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale. - IRPA<\/title>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\t \n